Giovanni PaceGiovanni Pace


Interventi in Parlamento

Proposte di legge presentate come primo firmatario

CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1097 - PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GIOVANNI PACE
Istituzione in Chieti di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello de L'Aquila Presentata il 22 maggio 1996


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PROGETTO DI LEGGE - N. 1097
Onorevoli Colleghi! - Viene da tempo auspicata dai cittadini interessati, dalla classe forense, dagli operatori del settore, l'istituzione in Chieti di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello de L'Aquila. Perché in Chieti? Perché questa città si trova in una posizione di facile accesso dal territorio che ricomprende le circoscrizioni dei tribunali di Chieti, Pescara, Vasto e Lanciano. Inoltre a Chieti si incentrano gli svincoli di due autostrade. La città è servita da un aeroporto e il nodo ferroviario di Pescara è situato a pochi chilometri. Perché l'auspicio della istituzione? Perché nell'area metropolitana Chieti-Pescara, che prima di trovare attuazione politica, nei fatti è stata già realizzata dalla laboriosità degli abitanti della zona ove Chieti si situa baricentricamente, non esiste corte di appello; perché la distanza da L'Aquila delle città di Lanciano e Vasto è di non poco conto; perché notevole è il numero degli abitanti del comprensorio nel quale ricadono le circoscrizioni dei già citati tribunali di Chieti, Pescara, Lanciano e Vasto; perché gli affari penali e civili dei suddetti tribunali sono di notevole spessore.

L'istituzione di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila nella città di Chieti, come è stato anche recentemente ribadito, risponde quindi, in relazione all'esposto assetto del territorio e agli insediamenti urbani, ad esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari e di soddisfacimento dell'interesse della collettività ad una giustizia veloce ed accessibile. Né mai sono state proposte dalle popolazioni interessate ubicazioni diverse da quella di Chieti per una sezione distaccata della corte di appello de L'Aquila. Inoltre, la storia, la cultura, la tradizione forense della città di Chieti - sede di una vivacissima e frequentatissima università - sostengono la presente proposta di legge.

Né le considerazioni svolte fanno sottacere la necessità di snellire il pesante lavoro cui è chiamata la corte di appello de L'Aquila. Gli operatori del diritto sanno che per la definizione delle cause civili e penali cui sono interessati, gravate di appello, devono essere sostenuti da molta pazienza poiché per arrivare ad una sentenza di appello bisogna attendere lungo tempo: né può negarsi che il trascorrere degli anni nell'attesa della sentenza incide sui costi, indebolisce la fiducia nella giustizia, provoca scoramento nella magistratura. La corte di appello de L'Aquila sarebbe sollevata da un carico di lavoro non indifferente, tenendo presente che a Chieti verrebbero radicati anche gli appelli provenienti dal tribunale e dalle preture della sua provincia, come quelli della provincia di Pescara, consentendo così anche a quelle parti in causa e a quegli operatori di usufruire di un più agevole accesso agli uffici giudiziari e altresì, non foss'altro per questo, abbreviando i tempi delle loro attese.

Sono stati esposti dati obiettivi al fine di rappresentare l'interesse del diritto del cittadino ad ottenere giustizia in tempi adeguati: si allontanerebbe così l'ingiusto discredito che la situazione di fatto fa ricadere sul mondo della giustizia. Gli onorevoli colleghi valuteranno quanto esposto e ad essi è rivolto l'invito a voler dare la loro approvazione alla presente proposta di legge, attesa da anni dalla popolazione interessata ed in particolare da tutti gli operatori del settore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.1.
Sono istituite in Chieti una sezione distaccata della corte di appello ed una sezione distaccata della corte di assise di appello de L'Aquila, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Chieti, Pescara, Vasto e Lanciano.

Art. 2.1.
Il Ministro di grazia e giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, con proprio decreto, a stabilire la pianta organica degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici, ed a stabilire la data di inizio del funzionamento delle sezioni di cui al medesimo articolo 1, che devono comunque essere attivate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.1.
A decorrere dalla data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti la corte d'appello e la corte di assise d'appello de L'Aquila rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata di corte di appello e di corte di assise d'appello de L'Aquila con sede in Chieti sono devoluti alla cognizione dei tali uffici. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate, fissata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

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