Proposte di legge presentate come primo firmatario
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1098 - PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GIOVANNI PACE
Interventi per la difesa del territorio del comune di Chieti Presentata il 22 maggio 1996
PROGETTO DI LEGGE - N. 1098
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende affrontare in maniera sistematica e definitiva la situazione di rischio connessa alle condizioni del suolo del comprensorio del comune di Chieti, intervenendo in via preventiva per scongiurare il verificarsi di una ben prevedibile calamità. E' solo del 9 agosto 1991 l'ultimo intervento urgente, ma come sempre ex post, per l'eliminazione del pericolo incombente per il dissesto idrogeologico nella zona Filippone (un quartiere con oltre diecimila abitanti) a seguito del crollo di una strada e di un muro, con conseguente chiusura della scuola S. Andrea.
Tale intervento si è realizzato con un'ordinanza del sottosegretario per la protezione civile ma, in considerazione dell'esiguità di fondi di cui la protezione civile stessa dispone, è stato limitato ad un miliardo e mezzo di lire e perciò circoscritto ad opere "tampone", tanto per consentire la riapertura della scuola senza poter intervenire sulle cause del dissesto onde impedirne il ripetersi. Che il fenomeno di instabilità e quindi il rischio di erosione e di frana riguardi non solo alcune aree ma tutto il territorio su cui si estende il comune di Chieti, risulta in modo evidente dagli studi fatti redigere dal comune su tutto il comprensorio con alcuni approfondimenti per l'individuazione delle zone a maggior rischio. Tale situazione è dovuta sia alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche della collina, sia a fattori antropici, considerato che la sua sommità è stata totalmente ricoperta dall'abitato.
Il complesso collinare di Chieti, che costituisce lo spartiacque naturale dei fiumi Alento e Pescara, è infatti caratterizzato, dal punto di vista geologico, da una particolare successione di unità stratigrafiche che lo rende specialmente soggetto ad erosioni dovute sia alle acque superficiali, sia all'azione della forza di gravità. Sui fenomeni di ruscellamento ed erosione fluviali, con formazione di fossi profondi non adeguatamente regimati ed acculumo di frazioni a valle, interferiscono anche le acque nere non fognate della città. Oltre alle acque superficiali, anche la presenza di falde idriche, peraltro alimentate dalle perdite della rete di adduzione idrica e della rete fognante, contribuisce al distacco ed al movimento delle terre, che possono riguardare sia la parte più superficiale del suolo, soprattutto quanto imbevuto d'acqua, sia masse profonde con frane di colamento, scivolamento, di crollo e miste. Per affrontare in modo efficace questa situazione di precarietà giunta ormai a minacciare seriamente l'abitato, è necessario sia approfondire adeguatamente gli studi e le indagini fin qui svolti per poter disporre di un quadro esauriente delle condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche e dei processi evolutivi in atto, sia predisporre un intervento complessivo da realizzare in maniera organica. Come l'esperienza ha dimostrato, infatti, interventi puntuali, come i lavori bonificatori che hanno interessato solo a tratti i fossi e che hanno causato l'incremento dell'erosione in zone immediatamente a valle, si rilevano scarsamente efficaci sul piano dell'equilibrio generale del comprensorio. Il controllo della dinamica delle condizioni del suolo sia in corso d'opera che nei tempi a venire richiede infine l'installazione di un'idonea rete di monitoraggio.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede lo stanziamento di un contributo al comune di Chieti di 100 miliardi di lire nel triennio 1996-1998, ripartiti in misura crescente nel periodo per tener conto del tempo che richiede la predisposizione, con tutti i necessari approfondimenti, del piano di interventi. Gli articoli 2 e 3 indicano i contenuti delle indagini e degli studi da redigere, volti all'individuazione puntuale delle cause del dissesto e delle azioni necessarie per la loro eliminazione e la ricostruzione dello stato di equilibrio del territorio.
Gli interventi riguardano la captazione delle acque, la realizzazione e l'ammodernamento della rete idrica e del sistema fognario, la regimazione dei fossi, il consolidamento, il rimboschimento e l'installazione di un sistema di monitoraggio, da realizzare secondo le priorità e con i finanziamenti stabiliti dal comune ai sensi dell'articolo 4. Per assicurare il necessario coordinamento, l'organicità e la rapidità nella realizzazione di questa complessa operazione di risanamento l'articolo 5 prevede che il comune possa avvalersi di un concessionario di servizi. Ispirate allo stesso scopo di assicurare la tempestività degli interventi, sono le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 che dichiarano le opere di cui alla presente proposta di legge di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e prevedono la convocazione di un'apposita conferenza di servizi.
L'articolo 8 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. (Finalità).
1. Al fine di provvedere agli interventi necessari alla difesa del territorio del Comune di Chieti dalle frane, è concesso in favore del medesimo comune un contributo speciale di lire 100 miliardi per il triennio 1996-1998, in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1996, lire 30 miliardi nell'anno 1997 e lire 50 miliardi nell'anno 1998.
Art. 2. (Studi ed indagini).
1. Il comune di Chieti provvede alla redazione di uno studio dell'unità geomorfologica ed idrogeologica del territorio volto ad individuare le cause del dissesto e comprendente: a) l'indagine storica per l'individuazione puntuale delle problematiche esistenti; b) l'approfondimento tecnico degli studi geologici, geomorfologici ed idrogeologici ad oggi eseguiti; c) l'indagine geognostica del territorio.
Art. 3. (Studio di fattibilità e tipologie di intervento).
1. Sulla base delle risultanze degli studi e delle indagini di cui all'articolo 2, il comune di Chieti provvede alla redazione di uno studio di fattibilità, volto ad individuare le azioni necessarie alla eliminazione delle cause di dissesto, alla ricostruzione dello stato di equilibrio ed al miglioramento delle caratteristiche meccaniche del territorio, con interventi di: a) captazione delle sorgenti naturali e delle acque di infiltrazione; b) regimazione degli alvei dei fossi; c) realizzazione ed ammodernamento della rete idrica e dei collettori fognanti; d) consolidamento delle aree soggette a dissesto; e) sistemazione forestale per rimboschimento; f) installazione di una rete di monitoraggio.
Art. 4. (Ripartizione dei finanziamenti).
1. Sulla base degli studi di cui agli articoli 2 e 3, il comune di Chieti definisce le priorità degli interventi e la relativa ripartizione dei finanziamenti di cui all'articolo 1.
Art. 5. (Attuazione degli interventi).
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il comune di Chieti può affidare ad un consorzio specializzato concessionario di servizi il compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi di cui agli articoli 2 e 3 nonché le espropriazioni, la redazione dei progetti, l'assistenza relativa agli appalti, necessari per la realizzazione di detti interventi.
Art. 6. (Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere).
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono dichiarati, a tutti gli effetti, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
Art. 7. (Conferenza di servizi).
1. In considerazione della necessità di assicurare l'accelerazione, la unitarietà e lo snellimento dei procedimenti inerenti gli interventi, il sindaco di Chieti convoca un'apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i responsabili delle amministrazioni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, pareri, valutazioni, concessioni e nulla osta previsti dalla vigente normativa. 2. L'approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i pareri, le valutazioni, le concessioni e i nulla osta previsti dalla vigente normativa e comporta, per quanto occorra, variazione agli strumenti urbanistici e territoriali.
Art. 8. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1996, lire 30 miliardi per l'anno 1997 e lire 50 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

