Giovanni PaceGiovanni Pace


Interventi in Parlamento

Proposte di legge presentate come primo firmatario

CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1941 - PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GIOVANNI PACE
Modifica all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990,n. 142, in materia di impegni di spesa degli enti locali Presentata il 22 luglio 1996


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PROGETTO DI LEGGE - N. 1941
Onorevoli Colleghi! - Per velocizzare l'esecuzione delle opere pubbliche locali era uso, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, procedere ad appaltare l'esecuzione delle opere, condizionando l'efficacia dei contratti di appalto alla definizione della copertura finanziaria (ad esempio: concessione di mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, eccetera). Era, infatti, prevista anche dalle disposizioni regolatrici dei mutui della Cassa, la possibilità di appaltare i lavori successivamente all'adesione di massima, ancorché l'esecuzione delle opere dovesse avere inizio soltanto dopo la formale concessione del mutuo (decreto ministeriale 1° febbraio 1985, articolo 2, terzo comma; circolare n. 1141 del 1985, punto 3.2).

Con l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, e in particolare della disposizione di cui all'articolo 55, comma 5, che prevede la nullità di ogni atto dal quale abbia origine un impegno di spesa assunto senza l'attestazione della relativa copertura, gli enti locali non hanno più potuto fare ricorso a tale procedura.

Ne è derivato l'aumento generalizzato dei tempi di esecuzione delle opere locali, con indubbie quanto spiacevoli ripercussioni sui costi delle opere e sui bilanci locali.

Al fine di ovviare a tale difficoltà si propone di consentire agli enti locali l'adozione di atti condizionati e l'acquisizione della attestazione sulla copertura finanziaria successivamente al suo verificarsi, con l'intesa che fino a quando non si sarà verificata la condizione gli atti, ancorché validi, rimangono inefficaci, secondo quanto prevede il testo dell'articolo 1 della presente proposta di legge, integrativo dell'articolo 55, della legge n. 142 del 1990. L'approvazione della normativa avrebbe positivi effetti per i bilanci locali, in quanto consentirebbe di ridurre i tempi ed i costi di esecuzione delle opere pubbliche locali, che tanta importanza hanno per l'economia e per l'occupazione a livello territoriale con particolare riferimento al Mezzogiorno.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.1.
All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Qualora l'atto dal quale ha origine l'impegno di spesa dell'ente locale contenga una clausola sospensiva, che condizioni l'esecuzione delle obbligazioni al perfezionarsi della copertura finanziaria in esso indicata, l'atto resta valido ancorché inefficace fino al verificarsi della predetta condizione e l'attestazione prevista dal comma 5, è rilasciata successivamente al perfezionamento della prevista copertura finanziaria".

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