Proposte di legge presentate come primo firmatario
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3163 - PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati GIOVANNI PACE, NANIA, NUCCIO CARRARA,
ANTONIO PEPE, LO PRESTI, CARUSO
Nuove norme sulla concessione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti Presentata il 5 febbraio 1997
PROGETTO DI LEGGE - N. 3163
Onorevoli Colleghi! - Da più parti viene richiesto un ampliamento delle possibilità di intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti, sia in ordine ai soggetti finanziabili (ad esempio le regioni), sia in ordine alle attività oggetto dei finanziamenti (ad esempio i progetti).
Nel frattempo sono maturate alcune condizioni per cui non è più necessario contenere l'attività creditizia svolta dalla Cassa entro i limiti ristretti di autorizzazioni speciali. Infatti, da un lato le risorse finanziarie dell'istituto devono essere investite in un mercato concorrenziale e, dall'altro, tali risorse sono superiori alle possibilità di indebitamento degli attuali clienti istituzionali. Inoltre, alcune modalità e condizioni relative ai mutui della Cassa non sembrano essere più in linea con le necessità operative alla luce delle esigenze createsi per l'affermarsi di un regime di piena concorrenza, nel quale le scelte devono essere compiute in tempo reale.
Così appaiono ormai sorpassate le attuali fasi procedurali che concernono, ad esempio, la variazione dei tassi d'interesse delle operazioni di mutuo (proposta del direttore generale; pareri del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza; decreto del Ministro del tesoro), fasi che, nel complesso, richiedono circa due mesi.
La recente storia ci ha insegnato che ritardi nella procedura di variazione dei tassi possono procurare enormi danni finanziari. Per ovviare alle espresse esigenze si presenta la seguente proposta di legge composta di 2 articoli: l'articolo 1 estende le possibilità d'intervento finanziario della Cassa a tutti i soggetti pubblici e alle società per azioni a maggioranza di capitale pubblico per finanziare qualsiasi progetto di pubblico interesse; l'articolo 2 riforma le competenze in ordine alla regolamentazione e alla concessione dei prestiti, demandando al consiglio di amministrazione la competenza per la definizione delle modalità e delle condizioni generali dei prestiti e al direttore generale la competenza per l'accoglimento delle richieste di prestito.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. 1.
I fondi affluiti alla Cassa depositi e prestiti possono essere investiti oltre che per le finalità previste dalle disposizioni vigenti anche in prestiti a soggetti pubblici o a società per azioni a capitale in maggioranza pubblico per la realizzazione di progetti di pubblico interesse. Art. 2. 1. I prestiti della Cassa depositi e prestiti sono concessi con provvedimento del direttore generale sulla base delle condizioni generali stabilite con deliberazione del consiglio di amministrazione.

