Giovanni PaceGiovanni Pace


Interventi in Parlamento

Proposte di legge presentate come primo firmatario

CAMERA DEI DEPUTATI
N. 4311 - PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati GIOVANNI PACE, ANTONIO PEPE
Norme in materia di delega agli enti locali per l'effettuazione di lavori nel settore dei beni culturali Presentata il 5 novembre 1997


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PROGETTO DI LEGGE - N. 4311
Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese ha due naturali fonti di ricchezza: il turismo e i beni culturali. Esse sono in strettissima correlazione fra loro.

Accade, però, che per le ristrettezze economico-finanziarie di cui spesso soffrono le sovrintendenze ai beni culturali e ambientali, legate anche agli attuali problemi del bilancio statale, molti lavori o ricerche nel campo dei beni culturali o non vengano intrapresi o vengano abbandonati. Poiché tale stato di cose rappresenta una grave perdita rispetto all'indotto economico che i beni culturali sono in grado di promuovere, è indispensabile ricercare modi alternativi di intervento nel settore.

Tutti gli enti locali a vocazione turistica - e in Italia sono la maggioranza - che hanno un sicuro interesse a promuovere i beni culturali potrebbero vantaggiosamente destinare proprie risorse nel settore, ma per consentire loro di poterlo fare occorrerebbe modificare le attuali competenze in materia. Per offrire al problema una possibile soluzione, senza stravolgimenti normativi, sarebbe sufficiente sotto il profilo formale permettere agli enti locali di effettuare tali interventi nel rispetto della normativa vigente di tutela del nostro patrimonio storico e culturale.

Con la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, si intende autorizzare le sovrintendenze a delegare agli enti locali le competenze per interventi nel campo dei beni culturali, che dovranno comunque essere effettuati a spese degli enti delegati e sotto la direzione delle sovrintendenze deleganti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. 1.
Le sovrintendenze ai beni culturali e ambientali possono delegare agli enti locali operanti nei territori di competenza, e che ne abbiano fatto richiesta, l'effettuazione di lavori di ricerca, di ritrovamento e di restauro di beni culturali, nonché la realizzazione delle strutture e delle opere necessarie alla loro conservazione.

2. I lavori, i cui oneri finanziari fanno capo agli enti delegati, sono effettuati sotto la direzione dei tecnici delle sovrintendenze competenti per territorio.

3. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, le spese, comunque relative ai progetti, ai lavori e alle opere, possono essere finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti.

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