Giovanni PaceGiovanni Pace


Interventi in Parlamento

Proposte di legge presentate come primo firmatario

CAMERA DEI DEPUTATI
N. 5707 - PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati GIOVANNI PACE, MICHELANGELI, PASETTO, TATTARINI
Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla regolamentazione dell'ordinamento del personale e dei mutui della Cassa depositi e prestiti Presentata il 17 febbraio 1999


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PROGETTO DI LEGGE - N. 5707
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni, sancisce che l'ordinamento del personale della Cassa depositi e prestiti e le relative modificazioni sono definiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza.

Successivamente, ai sensi della legge sulla determinazione degli atti amministrativi da adottare nella forma del decreto del Presidente della Repubblica (legge 12 gennaio 1991, n. 13), al decreto del Presidente della Repubblica si è sostituito il decreto del Ministro del tesoro, ferme restando le altre condizioni. L'articolo 19 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, sancisce che la regolamentazione delle condizioni e delle modalità delle concessioni e delle erogazioni dei mutui della Cassa depositi e prestiti è definita con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazioni del consiglio di amministrazione e della Commissione di vigilanza. L'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442, sancisce che i tassi d'interesse dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale, udito il consiglio di amministrazione e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza. Ai sensi di tali disposizioni, la regolamentazione del personale della Cassa, dei prestiti da essa concessi e delle variazioni dei tassi d'interesse è fin qui sempre avvenuta con le modalità in esse indicate.

E' però avvenuto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme sulla disciplina dell'attività di governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, contenute nella legge 23 agosto 1988, n. 400, alcuni membri non parlamentari della Commissione di vigilanza hanno sollevato rilievi circa la non aderenza dell'iter regolamentare dei provvedimenti citati alle disposizioni dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, per il quale - a loro avviso - occorrerebbe invece che tali atti regolamentari fossero sottoposti al parere del Consiglio di Stato e alla registrazione della Corte dei conti. Pur se sul piano formale sussistevano alcuni dubbi, la Commissione ha ritenuto di non dovere appesantire il già gravoso iter decisionale della Cassa, visto che essa oggi di fatto opera in regime di concorrenza nel mercato finanziario europeo, dove le decisioni avvengono per lo più in tempo reale.

Oltretutto, nella procedura fin qui seguita, il parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei conti possono considerarsi ampiamente sostituiti dall'autorevole parere della Commissione parlamentare di vigilanza, che è una commissione mista nella quale accanto ai quattro senatori e ai quattro deputati figurano tre magistrati del Consiglio di Stato ed un magistrato della Corte dei conti.

Peraltro, una recente sentenza della suprema Corte di cassazione (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 1948 del 1998) ha accertato - quanto meno in materia di personale - la natura di ente pubblico economico della Cassa depositi e prestiti. Per riportare tranquillità giuridica all'azione dell'istituto e dei suoi organi, garantendo nel contempo l'attuale grado di flessibilità e di snellezza decisionale, occorrerebbe che l'attuale percorso regolamentare, di fatto da sempre utilizzato, fosse autenticamente confermato in sede parlamentare per mezzo di una norma di interpretazione autentica che attesti la legittimità dell'iter finora seguito. E' a tale fine presentata la presente proposta di legge, che consta di un articolo unico, della quale si auspica la rapida approvazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. 1.
Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione nei confronti dei regolamenti concernenti la Cassa depositi e prestiti ed emanati ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nell'articolo 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni, nell'articolo 19, commi secondo, terzo e quarto, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e nell'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442.

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